Le regole per viaggiare sicuri sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle motivazioni degli spostamenti.
In Italia il Dpcm 7 settembre 2020 proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020 e nell’ordinanza 12 agosto 2020.
Il nuovo Dpcm 7 settembre ha introdotto alcune modifiche rispetto al precedente. Inoltre, le singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.
Inoltre, per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia è necessario compilare un modulo online sul portale Viaggiare sicuri della Farnesina, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su Viaggiare Sicuri della Farnesina e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
Viaggiare Sicuri: spostamenti da e per l’esteroI
l nuovo DPCM 7 settembre 2020 che ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.
Gruppo A
San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
Gruppo B
Paesi UE (tranne la Romania, che fa parte dell’elenco C, e con specifiche disposizioni per Croazia, alcune Regioni francesi elencate al paragrafo successivo, Grecia, Malta, Spagna), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE.
Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. Con Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre 2020, alla Bulgaria, precedentemente in elenco C, si applica la disciplina prevista per l’elenco B.
Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Regioni francesi di Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ilȇ -de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre 2020, fatta salva l’eventuale adozione di un nuovo DPCM prima del 7 ottobre): coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:
- presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020, all’articolo 6, commi 6 e 7, per isolamento e sorveglianza sanitaria, si estendono anche all’obbligo di tampone. Per i dettagli, si rimanda alla lettura dell’elenco a fondo pagina.
Coloro che provengono da regioni francesi diverse da quelle indicate, e che non hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni in una delle aree soggette ad obbligo di tampone, possono entrare/rientrare in Italia senza doversi sottoporre a test molecolare o antigenico.
Gruppo C
Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Alla Bulgaria, dal 22 settembre (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute), si applica la disciplina prevista per i Paesi UE (elenco B). Di conseguenza, per chi ha soggiornato o è transitato dalla Bulgaria nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, non vige più l’obbligo di isolamento fiduciario. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Gruppo D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Gruppo E
Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.
Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda la lettura dell’elenco a fondo pagina. Alla Serbia, precedentemente in elenco F, con Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, si applica la disciplina prevista per i Paesi in elenco E. L’Ordinanza è in vigore dal 22 settembre al 7 ottobre. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Gruppo F
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020.
Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Kosovo, Montenegro: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Con Ordinanza 21 settembre 2020, la Serbia, precedentemente inclusa in elenco F, passa nell’elenco E (vedere paragrafo dedicato). L’Ordinanza è in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre.
Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su Viaggiare Sicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone (quest’ultimo solo nel caso di rientro da Croazia, Grecia, Malta, alcune regioni francesi e Spagna, NON dai Paesi dell’elenco F).